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DIRITTO FALLIMENTARE Consulenza
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Assistenza legale

nell’ambito del Diritto Fallimentare

Consulenza in Diritto Fallimentare

Lo Studio assiste i clienti nei giudizi intentati per ottenere la dichiarazione di fallimento di soggetti debitori, nella predisposizione delle istanze di insinuazione al passivo fallimentare dei crediti o di rivendica o restituzione di beni dei propri clienti, imprese o lavoratori nonché nell’assistenza durante le fasi del concordato preventivo. Presta la propria consulenza nelle procedure di insolvenza delle imprese assistendo le autorità e gli organismi preposti allo svolgimento di procedure riguardanti banche o grandi imprese, le banche creditrici di grandi gruppi in stato di tensione finanziaria o insolvenza, nonché i clienti interessati a rilevare aziende o beni nel contesto di procedure di liquidazione degli attivi fallimentari. La nostra competenza ci permette ti procedere celermente per cercare di abbattere i tempi e i costi.

Assistiamo altresì i debitori nell’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e nella predisposizione dei relativi piani ed accordi.

Le nostre aree di intervento riguardano:

  • Procedure concorsuali e procedure preconcorsuali contenzioso;
  • Ristrutturazione Finanziaria.

Frequently Asked Questions

Chi puo' chiedere il fallimento?

il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

E' possibile opporsi alla richiesta di fallimento?

si.

a seguito del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento si apre un’istruttoria prefallimentare, disciplinata dall’art. 15 l.f., in cui l’imprenditore del quale si richiede il fallimento può proporre le eventuali ragioni di opposizione.

Se un mio debitore fallisce cosa posso fare?

e’ possibile insenuarsi al passivo fallimentare ovvero proporre domanda con cui si chiede il soddisfacimento del proprio credito.

Vi sono dei crediti che giovano di un privilegio e per tanto verranno pagati per primi, secondo l’ordine di cui l’art. 2778 ccrispetto ai crediti chilografari, che, invece non sono assisiti da alcun privilegio.

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