Lo Studio Legale Cannarella si occupa, con dedizione e passione, di consulenza e attività legale in ambito di diritto di famiglia, inteso nella sua accezione più ampia, non limitando pertanto la propria competenza alle cause di separazione e di divorzio, ma garantendo la miglior assistenza anche per tutte le questioni che attengono più in generale alla sfera matrimoniale e familiare nonché, vista l’evoluzione della nostra società, alla convivenza more uxsoria.
Particolare attenzione viene prestata alla separazione personale dei coniugi, sia essa giudiziale che consensuale, con specifico riferimento alle decisioni riguardanti i figli ed alle definizioni di natura patrimoniale tra i coniugi, oltre ad una puntuale assistenza per le procedure di divorzio, congiunto o giudiziale, o alla presentazione di ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio. In tutti i procedimenti ciò che più mi sta a cuore sono i minori che cerco sempre di tutelare a pieno.
L’assistenza poi si estende anche a tutti quei problemi inerenti lo scioglimento di comunione, divisioni, responsabilità genitoriale, affidamento dei figli minori anche per le coppie di fatto ovvero ricorsi ex art 709 ter c.p.c, in caso di inadempimenti a quanto stabilito con i provvedimenti provvisori o in sentenza.
Si redigono, infine, ricorsi per le persone prive in tutto o in parte di autonomia quali l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione.
Lo studio legale fornisce assistenza sia nell’ambito dei procedimenti giudiziali che in quella stragiudiziali (negoziazione assistita) avendo acquisito specifiche competenze ed esperienza con particolare riferimento ai seguenti procedimenti:
la separazione consensuale è possibile soltanto se tra i coniugi viene raggiunto un accordo sulle condizioni che dovranno reggere i rapporti personali, patrimoniali reciproci e i rapporti di ciascuno con i figli.
se l’accordo non viene raggiunto, la separazione sarà inevitabilmente giudiziale, nel senso che le condizioni della separazione verranno stabilite dal tribunale.
l’accordo è possibile anche durante lo svolgimento del giudizio; in tal caso, la separazione, avviata come giudiziale, verrà definita come consensuale.
la separazione consensuale è preferibile poiché riduce tempi e costi, oltre a favorire rapporti più sereni tra le parti.
prima di divorziare bisogna procedere con le pratiche per la separazione, che può essere consensuale, quando c’è accordo tra i coniugi, o giudiziale, nel caso contrario.
dopo tre anni dall’udienza di comparizione davanti al giudice della separazione, e sempreché sia stata pronunciata quest’ultima, si può chiedere il divorzio.
il divorzio comporta la fine del matrimonio, cioè il venir meno del vincolo coniugale.
rimane, però, un vincolo di solidarietà sul piano economico, da cui potrebbe sorgere il diritto all’assegno divorzile per il coniuge che abbia i requisiti previsti dalla legge o dalle recenti pronunce giurisprudenziali.
la legge prevede a seguito della riforma intervenuta nel 2006, l’affidamento condiviso dei figli, come regola generale.
L’affidamento condiviso è essenziale per garantire ai figli la cosiddetta bigenitorialità, e cioè un apporto paritario, da parte dei genitori, sia sul piano relazionale-affettivo, sia sul piano educativo.
Sono possibili deroghe in casi del tutto eccezionali, tra i quali non può farsi rientrare la conflittualità tra i genitori.