Lo Studio vanta anche una discreta esperienza nel diritto del lavoro.
Capita spesso di prestare assistenza al lavoratore per il riconoscimento dei propri diritti e/o per ottenere, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale la tutela prevista dal codice civile e dalle leggi speciali.
Vengono svolti opportuni approfondimenti al fine di evitare il demansionamento del lavoratore ed ottenere il riconoscimento sia della qualifica che della retribuzione effettivamente spettante.
Il licenziamento debba essere intimato (comunicato) per iscritto; successivamente, entro quindici giorni, il lavoratore può chiedere la motivazione, che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare nei successivi sette giorni.
Se il datore di lavoro omette di comunicare il licenziamento per iscritto o non specifica, ove richiesto, i motivi del provvedimento, il licenziamento è inefficace.
Il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, in ogni caso, deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione con qualunque atto scritto.
no, è vietato.
Se viene, comunque, intimato il licenziamento, questo si considera nulla e la donna ha diritto all’immediato reintegro ed alle eventuali retribuzioni mancanti.
Tale divieto si estende dal momento del concepimento e sino al primo anno di età del bambino.
E’ necessario il consenso del lavoratore.
Vero è che l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015 ha stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto predisposto su accordo delle parti.
Il rifiuto del lavoratore non può integrare giusta causa per il licenziamento.